Monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli hospice
Nella G.U. n. 142 del 20/6/2012 e' pubblicato il decreto 6 giugno 2012 recante. Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice
DECRETO 6 giugno 2012
Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. (12A06834) (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012)
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto l'art. 5, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», che prevede l'attivazione da parte del Ministero della salute di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformita' su tutto il territorio nazionale; Visto l'art. 9, comma 1 della citata legge n. 38 del 2010, che prevede l'attivazione presso il Ministero della salute del monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, la fornitura da parte delle regioni e delle provincie autonome di tutte le informazioni e i dati utili all'attivita' di monitoraggio del Ministero, nonche' l'accesso da parte delle stesse al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che, all'art 3-septies, comma 2 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; Visto l'art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n. 419, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000; Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999, recante «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2000, n. 55; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, concernente «Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che: per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti; la regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale; Visto il decreto del Ministro della salute del 5 settembre 2001, recante «Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2001, n. 266; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2001, n. 33, supplemento ordinario, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, che individua l'attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale; Visto il decreto del Ministro della salute del 22 febbraio 2007, n. 43, recante «Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti. n. 113/CSR) concernente «Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche»,; Visto l'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. Atti. n. 1158) che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271) , la quale dispone all'art. 3 che: la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004; Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalita' di supportare il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», volto a disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di dati sensibili per finalita' di «Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b) del predetto Codice)», senza elementi identificativi diretti; Visto lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sottoposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in data 13 aprile 2006, volto a disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome; Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati; qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima; Tenuto conto che le regioni e le province autonome hanno successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformita' allo schema tipo approvato dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali; Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali e' rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale e' ricompreso il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice; Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1 della citata legge n. 38 del 2010, avviare l'acquisizione del flusso informativo relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice per finalita' riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; Acquisito il parere della Cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in data 10 febbraio 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute del 7 ottobre 2010 (Rep. Atti n. 170/CSR) e del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 104/CSR); Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati presso le strutture Hospice. 2. Ai fini del presente decreto si intendono Hospice esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000.