Monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli hospice

Nella G.U. n. 142 del 20/6/2012 e' pubblicato il decreto 6 giugno 2012 recante. Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice

DECRETO 6 giugno 2012

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. (12A06834) (G.U. Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2012)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto l'art. 5, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n.  38,  recante
«Disposizioni per garantire l'accesso alle  cure  palliative  e  alla
terapia del dolore», che prevede l'attivazione da parte del Ministero
della salute di una specifica rilevazione sui presidi  ospedalieri  e
territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle
strutture del Servizio  sanitario  nazionale  nel  campo  delle  cure
palliative  e  della  terapia  del  dolore,  al  fine  di  promuovere
l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello  regionale  e
nazionale e la loro uniformita' su tutto il territorio nazionale; 
  Visto l'art. 9, comma 1 della citata legge  n.  38  del  2010,  che
prevede  l'attivazione  presso  il   Ministero   della   salute   del
monitoraggio per le cure palliative  e  per  la  terapia  del  dolore
connesso  alle  malattie  neoplastiche  e  a  patologie  croniche   e
degenerative, la fornitura da parte delle regioni e  delle  provincie
autonome di tutte le informazioni e i  dati  utili  all'attivita'  di
monitoraggio del Ministero, nonche' l'accesso da parte  delle  stesse
al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del  Ministero
della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche, che, all'art 3-septies, comma 2 definisce  le  prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni  sociali  a  rilevanza
sanitaria; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera n) della legge 30  novembre  1998,
n.  419,  che  prevede  l'emanazione  di  un  atto  di  indirizzo   e
coordinamento  al  fine  di   assicurare   livelli   uniformi   delle
prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria; 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  26  febbraio  1999,   n.   39,   recante
disposizioni per assicurare  interventi  urgenti  di  attuazione  del
Piano sanitario nazionale 1998-2000; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 28  settembre  1999,
recante «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le
cure palliative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  marzo  2000,
n. 55; 
  Visto il decreto del  Presidente  Consiglio  dei  Ministri  del  20
gennaio 2000, concernente «Atto di indirizzo e coordinamento  recante
requisiti strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  minimi  per  i
centri residenziali di cure palliative»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001,  n.
129, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre  1998,  n.
419, che, all'art. 4, prevede che: 
  per  favorire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  delle  prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le  necessita'  assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi  e'  organizzata   di   norma   attraverso   la   valutazione
multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano  di  lavoro
integrato e personalizzato e la valutazione periodica  dei  risultati
ottenuti; 
  la regione emana indirizzi e protocolli volti  ad  omogeneizzare  a
livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare  e
l'articolazione del piano di lavoro  personalizzato  vigilando  sulla
loro  corretta  applicazione  al  fine  di  assicurare  comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  5  settembre  2001,
recante «Ripartizione dei finanziamenti per gli  anni  2000,  2001  e
2002 per la realizzazione  di  strutture  per  le  cure  palliative»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2001, n. 266; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio  2001,
n. 33, supplemento ordinario, di definizione dei  livelli  essenziali
di assistenza, che individua l'attivita' sanitaria  e  sociosanitaria
rivolta a  pazienti  nella  fase  terminale  tra  le  prestazioni  di
assistenza sanitaria garantite dal servizio  sanitario  nazionale  in
quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 22 febbraio 2007, n.
43, recante «Definizione degli standard  relativi  all'assistenza  ai
malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del  20  marzo  2008  (Rep.  Atti.  n.  113/CSR)
concernente «Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche»,; 
  Visto l'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo
sistema informativo  sanitario  nazionale  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta  del  22  febbraio  2001
(Rep. Atti. n. 1158) che all'art. 6, in attuazione  dell'art.  4  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  stabilisce  che  le
funzioni di  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle  fasi  di
attuazione del Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS),  debbano
essere esercitate congiuntamente attraverso un  organismo  denominato
«Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la cabina di regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep.  Atti.  n.  2271)  ,  la
quale dispone all'art. 3 che: 
  la definizione e il continuo adeguamento nel  tempo  dei  contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute
con  propri  decreti  attuativi,  compresi   i   flussi   informativi
finalizzati alla verifica degli standard qualitativi  e  quantitativi
dei livelli essenziali di assistenza; 
  il conferimento dei dati al  Sistema  informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma  164  della  legge  30  dicembre
2004; 
  Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  Livelli  essenziali  di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi  2  e
3, dell'art. 181, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia  di  protezione  dei
dati  personali»,  volto  a  disciplinare  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute; 
  Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del
Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di  dati
sensibili per finalita' di  «Programmazione,  gestione,  controllo  e
valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1,  lettera  b)
del predetto Codice)», senza elementi identificativi diretti; 
  Visto  lo  schema  di  regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili, redatto ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sottoposto all'Autorita'  garante
per la protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in
data 13 aprile 2006, volto a disciplinare  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome; 
  Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto  schema  di
regolamento per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
effettuati dalle regioni e province  autonome,  prevede  che  i  dati
provenienti dalle aziende  sanitarie  siano  privati  degli  elementi
identificativi diretti subito dopo  la  loro  acquisizione  da  parte
della regione; ai fini della verifica della  non  duplicazione  delle
informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati
sanitarie della regione, la specifica struttura  tecnica  individuata
dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata  la  funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni  soggetto  un  codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato  durante
il trattamento dei dati; qualora le regioni e  le  province  autonome
non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto  stabilito
nello schema tipo di regolamento, i dati  saranno  inviati  in  forma
anonima; 
  Tenuto  conto  che  le  regioni  e  le  province   autonome   hanno
successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento  dei
dati sensibili e giudiziari in conformita' allo schema tipo approvato
dall'Autorita' garante per la protezione dei dati personali; 
  Considerato che, tra gli obiettivi  strategici  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) una  delle  componenti  fondamentali  e'
rappresentata  dal  «Sistema  di  integrazione   delle   informazioni
sanitarie  individuali»,  nell'ambito  del  quale  e'  ricompreso  il
monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice; 
  Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione  a  quanto
previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1 della  citata  legge
n.  38  del  2010,  avviare  l'acquisizione  del  flusso  informativo
relativo all'assistenza erogata  presso  gli  Hospice  per  finalita'
riconducibili al monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi
del  volume  di  prestazioni  e  valutazioni  sulle   caratteristiche
dell'utenza e sui pattern di trattamento; 
  Acquisito il parere della Cabina di  regia  per  il  Nuovo  sistema
informativo sanitario in data 10 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nelle sedute del 7 ottobre 2010 (Rep.  Atti  n.  170/CSR)  e  del  19
aprile 2012 (Rep. Atti n. 104/CSR); 
  Acquisito il parere dell'Autorita' garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 27 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 154,
comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  agli  interventi  sanitari  e
socio-sanitari erogati presso le strutture Hospice. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono Hospice esclusivamente
le strutture in possesso dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e
organizzativi definiti  dal  decreto  del  Presidente  Consiglio  dei
Ministri del 20 gennaio 2000.

 

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