Spesometro
30 Aprile 2012: è il termine per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011 di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (3.600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura).
Sicuramente i Colleghi sono stati già informati dai propri commercialisti che il 30 Aprile 2012 scade il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, relative al periodo di imposta 2010, introdotto dall’art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Trattasi di un già noto adempimento telematico destinato – come rilevato nella relazione illustrativa al decreto – “… a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA”. Un adempimento dove “…l’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti tramite l’invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo”.
Ulteriore problema relativo alla suddetta comunicazione è costituito dalla recente abolizione del previsto limite dei 3.600€ per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione effettuate nel corso dell’anno 2012, a seguito della pubblicazione di recenti normative in materia : in sostanza, in conseguenza di tale disposizione, nella dichiarazione che dovrà esser presentata nell’anno 2013, verrà ulteriormente gravato di difficoltà tale obbligo per il MMG, divenendo doverosa la comunicazione informatica all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per qualsiasi importo e pertanto per tutte le registrazioni fiscali effettuate, quali le prestazioni libero professionali, compreso il rilascio di certificazioni, e/o acquisti effettuati per l’attività professionale.
Ciò richiederà una particolare attenzione e correttezza formale nella registrazione e successiva indicazione dei dati identificativi fiscali di ogni soggetto nei confronti del quale sia stata emessa o ricevuta fattura, per evitare notevoli difficoltà di trasmissione all’atto della comunicazione telematica.
Soggetti tenuti alla comunicazione
Nel silenzio della legge, il Provvedimento direttoriale 22 dicembre 2010 individua i soggetti obbligati alla comunicazione in “…tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta…”.
Conseguentemente, sono interessati all’invio della comunicazione anche gli esercenti arti e professioni (tra cui sono da ricomprendersi i Medici di Medicina Generale, i quali pur operando principalmente in regime di esenzione IVA, devono essere ricompresi in tale regime) senza la previsione di alcuna ipotesi di esonero.
In particolare, per quanto riguarda il MMG, preme puntualizzare che, nella trasmissione della comunicazione, il rapporto continuativo con le ASL deve essere considerato nel suo complesso. Il medico di medicina generale dovrà riepilogare dal 2013 nell’elenco da trasmettersi telematicamente tutte gli accrediti pervenuti dalle ASL.
Per quanto concerne invece i costi sostenuti andranno elencate dal 2013 tutte le fatture ricevute. (Per il 2012 vedi limite di cui sopra).
Omissione della comunicazione telematica
In caso di omessa trasmissione della comunicazione telematica, il comma 1 dell’art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l’applicazione della sanzione da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro, disposta dall’art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Commissione Nazionale Fimmg-Fisco