Ticket. Esenzione più facile. Per molte patologie sarà a "vita". Senza doverla rinnovare
Un nuovo decreto di Balduzzi snellisce la burocrazia per i rinnovi degli attestati di esenzione, fissando in molti casi una durata illimitata. L'obiettivo è quello di ridurre gli adempimenti amministrativi ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.
Con il decreto 23 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8 febbraio 2013, il Ministero della salute ha infatti definito in accordo con le Regioni e Province autonome il periodo minimo di validità dell'attestato, fissando in molti casi una durata illimitata.
Le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza. Le Regioni hanno facoltà di fissare periodi di validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori a quelli indicati nel decreto in questione.
Per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM. Ciò perchè all’interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. I criteri per la definizione dei periodi minimi di validità dell’attestato di esenzione hanno tenuto conto del fatto che alcune di esse sono suscettibili di guarigione. Per le altre la durata dell’attestato di esenzione deve essere illimitata.
Per patologie per le quali vi è la possibilità di guarigione per definire il periodo minimo di validità dell’attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla durata del trattamento (es. tubercolosi, asma), e/o alla data di esecuzione del follow-up (es. epatite cronica attiva).
Rimangono invariati i tempi di validità degli attestati per le seguenti malattie o condizioni:
- Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
- Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva prenatale
- Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento
- Soggetti affetti da patologie in attesa di trapianto
Particolare attenzione è stata riservata alle patologie cardiovascolari per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento. Nel caso in cui invece non venga eseguita alcuna procedura correttiva la durata dell’attestato rimane illimitata
Ferma restando la validità degli indirizzi applicativi adottati dalle singole Regioni, vengono riportate alcune considerazioni operative:
Patologie con validità dell’attestato limitata nel tempo. Al fine di evitare al cittadino eventuali disagi economici, la visita specialistica, finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato di esenzione, dovrà essere eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata quale “visita di controllo”, non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione.
I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di questa prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:
a) la riscontrata guarigione clinica;
b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata.
Particolare attenzione è stata riservata alle esenzioni per le affezioni del sistema cardiocircolatorio passibili di procedura interventistica correttiva, per le quali si potranno avere i seguenti casi:
a) Se non viene eseguito alcun intervento, la durata dell’esenzione rimane illimitata.
b) Se viene eseguito l’intervento correttivo, l’assistito potrà usufruire delle prestazioni in esenzione nei 3 mesi successivi all’intervento; al termine dei 3 mesi il medico curante (MMG, PLS o specialista) non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione. L’assistito potrà però rivolgersi allo specialista al fine di ottenere:
- il rilascio di una certificazione per la stessa patologia qualora lo specialista verifichi che l’intervento non ha determinato la completa guarigione clinica; in questo caso l’assistito potrà chiedere alla Asl il rilascio di un nuovo attestato che potrà avere durata illimitata o valere per i tre mesi successivi ad un nuovo intervento correttivo.
- il rilascio di una certificazione per un’altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata; in questo caso, la Asl rilascerà un nuovo attestato, di durata uguale a quella prevista dal decreto per la specifica patologia.
Patologie con validità illimitata dell’attestato. Per i nuovi esenti verrà rilasciato l’attestato con validità illimitata secondo quanto previsto dal decreto.
Per i soggetti già esenti:
a) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata;
b) nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.