In vigore la Legge n. 135 che impone la prescrizione del solo principio attivo
Dal 15 agosto 2012, è in vigore la LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 che introduce la possibilità per il medico di prescrivere sulle ricette SSN il nome del principio attivo.
Le provvisorie linee guida che seguono cercano di rendere meno complicata e conflittuale la sua applicazione:
Innanzitutto si ricorda che le vecchie regole rimangono in essere per tutte le prescrizioni che riguardano i generici per i pazienti cronici che già assumevano tali farmaci.
Quindi la disposizione si applica soltanto ai casi di nuova prescrizione di un farmaco generico con indicazione terapeutica per una patologia cronica o di un nuovo episodio di patologia non cronica. Federfarma Bari ha diramato ai farmacisti la circolare n.94 ove riporta le indicazioni pratiche per la gestione della nuova normativa
Riportiamo il testo del comma 11-bis della L. 135, con il rimando alla precedente legge 27/2012: |
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Art. 11, comma 12, del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
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