Licenziamento o decadenza convenzione per mancato invio ricette elettroniche
L'articolo 13 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 prevede per il mancato invio delle ricette elettroniche da parte dei medici obbligati le stesse sanzioni previste per il mancato invio, per colpa o dolo, dei certificati telematici di malattia.
Art. 13
Prescrizione medica e cartella clinica digitale
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gliinterventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 55 septies - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (articolo introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009)
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4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e' integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute.
5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».
In sede di conversione il decreto legge ha subito modifiche consistenti nelle seguenti precisazioni:
(*)Articolo 13
3-bis. Al comma 4 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 sono aggiunti i seguenti periodo: “Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono rincorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
Le norme previste dalla Convenzione di Medicina Generale
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 29 Luglio 2009
ART. 13 BIS – COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
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5. Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale.
6. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo, costituiscono parte integrante dell’ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed ilmantenimento della convenzione con il SSN.
ART. 59 TER – TESSERA SANITARIA E RICETTA ELETTRONICA.
1. Dal momento dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15 % su base annua.
3. L’inadempienza e la sua durata su base mensile sono documentate attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria.
4. La relativa trattenuta è applicata dall’ Azienda sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
5. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.
6. L’eventuale ricorso da parte del medico è valutato dal Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dall’art. 30.
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 3
La FIMMG si farà parte attiva presso i Ministeri del Welfare, dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica per l’adozione nella ricetta elettronica di cui all’art. 59 ter di convertitori della codifica ICD9CM, non applicabile nell’assistenza territoriale, ad altra più idonea e rispettosa della normativa sulla privacy
Fonte:Fimmg